La Regione Emilia-Romagna ha approvato la prima legge sulla partecipazione, con voto unanime dell’Assemblea Legislativa.
La legge regionale (n.03/2010) è stata approvata il 4 febbraio 2010 con il titolo “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”.
Il provvedimento parte dall’idea di ampliare la partecipazione attiva e il coinvolgimento dei cittadini (coerentemente al principio costituzionale della sussidiarietà) ed è finalizzato a rendere concrete alcune forme di democrazia diretta (con il contributo finanziario della Regione a Comuni e Province che avvieranno alcune procedure partecipative).
Tra le altre cose, la legge prevede una sessione annuale dell’Assemblea legislativa dedicata al tema della partecipazione: la seduta sarà aperta dalle proposte d’iniziativa della Giunta, accompagnata da una relazione sulla partecipazione nel territorio della Regione, “contenente una analisi dello stato dei processi partecipativi e proposte per la loro evoluzione e il loro miglioramento”.
La Legge è composta da 5 titoli suddivisi in 18 articoli.
Riportiamo l’articolo 1 (composto da 4 commi) che enuncia i princìpi della legge:
1. La democrazia rappresentativa è un ideale fondativo degli Stati moderni ed è riconosciuta come una condizione essenziale per affermare il diritto di partecipazione dei cittadini dal Trattato dell’Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalla Costituzione italiana e dallo Statuto regionale. Lo sviluppo della democrazia partecipativa è coerente con gli ideali fondativi della Repubblica, promuove una maggiore ed effettiva inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle istituzioni elettive, rafforza la democrazia.
2. Coerentemente a tali principi la presente legge si pone in attuazione, in particolare, delle seguenti disposizioni dello Statuto regionale:
a) articolo 2, comma 1, lettera a), in quanto, in forza del principio di uguaglianza, intende facilitare l’accesso alla costruzione delle scelte pubbliche di tutte le persone e delle loro organizzazioni, riconoscendo pari diritti alle persone, risposte proporzionate e con una forma appropriata ai cittadini che si trovino in condizioni diverse, valorizzando l’autonomia delle comunità locali;
b) articolo 4, comma 1, lettera d), in quanto istituisce e definisce il quadro dei soggetti e le procedure per attuare processi di confronto preventivo, concertazione, programmazione negoziata e partecipazione;
c) articolo 7, comma 1, lettere a) e b), in quanto mette a disposizione delle istituzioni regionali e locali risorse, strumenti e competenze per attivare processi di democrazia partecipata, attraverso metodi che assicurano pari opportunità alle organizzazioni dei cittadini;
d) articolo 15, comma 3, in quanto rafforza le opportunità per l’affermazione del diritto di partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni, affiancando gli strumenti già previsti dallo Statuto.
3. La Regione Emilia-Romagna riconosce l’inscindibile connessione fra la partecipazione e la semplificazione dei procedimenti pubblici al fine del raggiungimento di un’elevata qualità amministrativa e della realizzazione del principio di non aggravamento dei procedimenti.
4. La Regione, in applicazione della presente legge, persegue in particolare la realizzazione di un sistema partecipativo coerente ed omogeneo sul territorio, nel quale siano valorizzate le migliori pratiche ed esperienze, anche attraverso accordi procedurali tra la Giunta e il Consiglio delle Autonomie locali.
Allegati:
La legge sulla Partecipazione in Emilia-Romagna (.pdf 62 kB)
Regione Emilia-Romagna, Assemblea Legislativa
Deliberazione legislativa n. 115/2010
Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali
Legge Regionale 03/2010
Approvata dall’Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 4 febbraio 2010
Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna il 9 febbraio 2010
Fonte: Partecipa.net – Fabio Campisi
Pubblicazione: 17/02/2010 – Ultimo aggiornamento: 17/02/2010
Questo articolo di “Marrai a Fura – sostenibilità e partecipazione” è stato linkato/citato/ripubblicato.
leggo con un certo ritardo per cui lo saprete già, ma credo, purtroppo, che sia la seconda legge regionale sulla partecipazione, già fatta in Toscana, ma non vi sembrano partecipazione di regime ? Una Legge sulla partecipazione non è di per sé una contraddizione ? che si deve fare una legge per partecipare ? una volta che si partecipa per legge siamo fuori dalla partecipazione e, visti gli esiti in Toscana, direi che è meglio non partecipare attraverso pratiche di legge. Saluti cosmici